| EGovernement – NUOVI SERVIZI INFORMATIVI |
| Un nuovo servizio on-line che permette, con apposita password, di consultare dati riguardanti tributi TARSU |
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| UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI |
| Un nuovo servizio on-line che permette, con apposita password, di consultare dati riguardanti tributi TARSU. |
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| ORARI APERTURA |
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| Giorno di apertura |
Mattino |
Pomeriggio |
| Lunedì - Venerdì |
09.00 – 13.00 |
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| UFFICIO RAGIONERIA - Attività svolte |
• Programmazione e gestione economico – finanziaria – patrimoniale
• Gestione del personale e stipendi
• Riscossioni e pagamenti |
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| UFFICIO TRIBUTI - Attività svolte |
| • Gestione dei tributi Comunali |
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| ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
Sono assoggettati all' I.C.I. i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta i proprietari ed i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione.
La finanziaria 2007 ha modificato i termini di scadenza per il pagamento dell ICI, quindi si dovrà effettuare il versamento, utilizzando l'apposito bollettino, in due rate:
• la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base dell aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell anno precedente;
• la seconda rata a saldo, entro il 16 dicembre, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E' anche possibile versare tutta l'imposta a giugno. |
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| Le aliquote ICI per il 2008 , determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2008, sono: |
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| TIPOLOGIA |
ALIQUOTA |
| Aliquota ordinaria |
5,5‰ |
| Abitazione principale e le relative pertinenze |
5,5‰ |
| Fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze non utilizzati. Si tratta dei fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze inutilizzati (cioè unità immobiliari prive di utenza Energia elettrica acqua ecc. e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso)
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7‰ |
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Detrazioni:
- € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo d’anno in cui si protrae tale destinazione;
- € 154,94 solo ai nuclei familiari composti da pensionati che abbiano un reddito complessivo non superiore ad € 7.000,00 in conformità ai parametri I.S.E.E.; |
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Sono equiparate ad abitazioni principali:
1. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (nonni, genitori, figli) a condizione che abbiano la propria residenza anagrafica nell'immobile.
2. le unità immobiliari concesse a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli, sorelle) a condizione che gli stessi abbiano la residenza anagrafica nell'immobile e che il possessore abbia l'obbligo di prestare loro gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate.
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non siano locate.
5. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (C/2 cantine - C/6 autorimesse - ), sono altresì da considerare pertinenze anche unità abitative destinate ad un unica residenza.
- Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle conedizioni di diritto e di fatto richiesta per la fruizione della detrazione principale mediante dichiarazione sostitutiva o con comunicazione scrita.
- L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
L imposta va versata sul c.c. postale n. 14073266 intestato a Comune di Solza Servizio riscossione ICI.
Al fine di agevolare il pagamento il Comune invierà ai contribuenti, tramite il servizio POSTEL, i moduli per il versamento già parzialmente pre-compilati. In caso di mancato recapito o per nuovi contribuenti gli stessi bollettini postali, in bianco, sono disponibili presso gli Uffici Comunali e postali in Solza. |
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| TARSU - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI |
| ANNO 2008: la tassa è proporzionale alla superficie dei locali occupati) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, domestici e non, è esteso su tutto il territorio comunale ed è assoggettato al pagamento di una tassa. Deve fare la denuncia chi trasferisce la residenza, occupa o va ad occupare dei locali o inizia un'attività lavorativa all'interno del Comune. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19.02.2008 sono state confermate le seguenti tariffe relative al servizio di raccolta e di smaltimento RSU per l’anno 2008: |
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| Aliquota per abitazione: |
1,32 € al m2 |
Locali destinati ad abitazione |
| Aliquota per locali destinati ad attività economiche: |
2,32 € al m2 |
Locali destinati a negozi, bar, ristoranti,uffici ,uso commerciale o artigianale. |
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| RIDUZIONI: Per i nuclei familiari composti da un unico occupante è prevista una riduzione del 30% - La riduzione viene applicata solo dopo presentazione domanda. |
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| Versamento: la tassa è riscossa mediante cartelle esattoriali inviate a domicilio dei contribuenti tramite la Bergamo Esattorie. |
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| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |
Con delibera della Giunta Comunale - n° 16 del19.02.2008 e di C.C. n. 8 del 14.03.2008, il Comune di Solza ha determinato l'aliquota Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2008 nella misura dello 0,5%
Le aliquote applicate negli anni precedenti sono le seguenti: |
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| Anno di applicazione |
Aliquota
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Delibera di approvazione |
| 2001 |
0,4% |
n° 9 del 01/02/2001 |
| 2002 |
0,4% |
n° 3 del 24/01/2002 |
| 2003 |
0,4% |
n° 9 del 04/02/2003 |
| 2004 |
0,4% |
n° 8 del 21/02/2004 |
| 2005 |
0,4% |
n° 7 del 02/02/2006
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| 2006 |
0,4% |
n° 7 del 02/02/2006 |
| 2007 |
0,4% |
n° 19 del 22.02.2007 |
| 2008 |
0,5% |
n° 8 del14.03.2008 |
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