Costituzione convivenza di fatto

Ultima modifica 6 dicembre 2023

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

Con l’entrata in vigore della Legge n. 76/2016 è stata regolamentata la costituzione della convivenza di fatto.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto può essere resa da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Le parti non devono essere legate da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

La coabitazione è requisito inderogabile della convivenza di fatto. Se le parti hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo. In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

Il Ministero dell’Interno con parere del 6 febbraio 2017, n. 231 ha indicato che in materia di convivenze di fatto la nuova legge si applica soltanto ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non ai cittadini italiani iscritti all’AIRE.

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro (in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità a redigerla in presenza di un testimone) quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

La dichiarazione di convivenza di fatto è resa presentando un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:

  • presentandosi di persona all'Ufficio Anagrafe del Comune di Solza (BG);
  • inviando la dichiarazione e la relativa documentazione per posta raccomandata (allegando copia di un documento di riconoscimento) all’indirizzo: Comune di Solza - Ufficio Anagrafe - Piazza B. Colleoni, 2 -24030 – Solza (BG);
  • trasmettendo la dichiarazione e la relativa documentazione per via telematica al seguente indirizzo: protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu.

La trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e i documenti d’identità siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it.

 

L'ufficio anagrafe entro 2 giorni registra la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà richiedere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Successivamente sarà accertata la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

 

La cessazione della convivenza di fatto può avvenire:

  • d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Solza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un’apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione.

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, l’Ufficiale d’Anagrafe invierà all’altra parte una comunicazione.

Il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica.

 

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni, secondo una delle seguenti modalità:

  • presso l’Ufficio Anagrafe
  • con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Solza - Ufficio Anagrafe - Piazza B. Colleoni, 2 -24030 – Solza (BG);
  • via PEC, con firma elettronica di entrambi i richiedenti all’indirizzo: protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu.

L’ufficiale d’anagrafe ricevuta copia del contratto dovrà registrare la data e il luogo di stipula e assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto ricevuto.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto di convivenza è nullo:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di una convivenza di fatto;
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del Codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato o della comunicazione di morte da parte dell’Ufficiale di Stato Civile all'Ufficiale d'Anagrafe ai fini dell'aggiornamento dell’anagrafe. Le regole del contratto di convivenza valgono anche per le coppie nelle quali le parti abbiano cittadinanza straniera. Se la coppia sposta la residenza è onere dell’ufficio anagrafe comunicare al nuovo comune di residenza: l’esistenza della convivenza di fatto e gli estremi della dichiarazione, l’esistenza dell’eventuale registrazione di un contratto di convivenza.

 

REQUISITI

Essere maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Documento di identità valido delle parti. Il cittadino extracomunitario deve produrre il passaporto e il permesso di soggiorno; il cittadino comunitario la carta d'identità del paese di origine.

 

COSTO

Nessuno per registrazione e cancellazione della convivenza di fatto. Per il rilascio dell’eventuale certificazione, si applica l’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.

 

NORMATIVA

  • Legge n. 76/2016
  • Circolare n. 7/2016 Ministero Interno.

 

TEMPISTICA

Immediata previo appuntamento con l’Ufficio Anagrafe via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1

DICHIARAZIONE convivenza di fatto
05-12-2023
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DOMANDA scioglimento convivenza di fatto
05-12-2023
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